Statuto

Statuto

 

Articolo 1

 Denominazione

  1. È costituita un’associazione denominata “CENTRO STUDI NAZIONALE SU SALUTE E MEDICINA DI GENERE-ONLUS”.

Articolo 2

Sede

  1. L’Associazione ha sede legale a Padova, via Giustiniani n. 2, presso l’Azienda Ospedaliera.
  2. L’Associazione può istituire uffici secondari o dotarsi di recapiti in Italia e all’estero.

Articolo 3

Durata

  1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4

Scopo

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della ricerca medico scientifica al fine di promuovere iniziative tendenti: all’approfondimento ed alla diffusione delle conoscenze sulla salute e la medicina di genere, alla formazione di operatori qualificati, alla ricerca ed all’integrazione disciplinare della ricerca.
  2. Le attività dell’Associazione consistono principalmente:
  • nel promuovere iniziative tendenti a migliorare, nel campo della salute, la conoscenza delle differenze di genere nella popolazione generale;
  • nel riunire tutti coloro i quali per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo della prevenzione, cura e ricerca mirate allo studio ed all’applicazione clinica delle differenze di genere;
  • nel promuovere studi di profilo multidisciplinare che abbraccino più “saperi” (storia, filosofia, diritto, etica, sociologia, ecologia, economia, etc.) al fine di valutare l’interazione tra i vari ambiti culturali con la salute dell’uomo e della donna;
  • nel promuovere iniziative tendenti a migliorare, nel campo della salute e medicina di genere, la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l’organizzazione di strutture destinate ad applicare le conoscenze delle differenze di genere nei vari ambiti socio sanitari;
  • nello sviluppare progetti di trasferimento delle conoscenze acquisite sulla salute e la medicina di genere attraverso documenti, congressi, corsi di aggiornamento, masters;
  • nello sviluppare progetti di trasferimento delle conoscenze acquisite sulla salute e la medicina di genere mirati all’integrazione interdisciplinare delle conoscenze nei vari ambiti socio-sanitari;
  • nel promuovere ricerche scientifiche che mirino allo studio dell’effetto di genere nei vari aspetti delle patologie a maggior impatto sociale e sanitario (epidemiologia, fisiopatologia, clinica e terapia);
  • nel promuovere ricerche cliniche interessanti problematiche di particolare impatto socio-sanitario e ad elevato consumo di risorse (es. malattie cardiovascolari, diabete, obesità, tumori, malattie neurodegenerative, respiratorie, dell’osso e delle articolazioni etc.) che considerino lo studio dello stato di salute (mortalità, morbosità e disabilità) e della qualità della vita con particolare riguardo alle differenze di genere;
  • nel promuovere lo sviluppo di un modello di integrazione tra la ricerca clinica e quella epidemiologica e sanitaria nello studio delle patologie a maggior impatto socio-sanitario;
  • nello studiare linee operative di collaborazione tra l’area della ricerca e quella della direzione strategica della Organizzazione Sanitaria, finalizzate alla valutazione della qualità delle prestazioni erogate.
  1. L’Associazione al fine di raggiungere lo scopo che persegue collabora con l’Azienda Ospedaliera – Università di Padova, la Fondazione Giovanni Lorenzini Medical Science Foundation, ed altri Organismi nazionali ed internazionali.
  2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle medesime.

Articolo 5

Mezzi dell’associazione

  1. Per il conseguimento degli scopi dell’associazione e lo svolgimento della propria attività, l’associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote e contributi versati dagli associati;
b) elargizioni e donazioni di associati e di terzi, sia persone fisiche che giuridiche od enti;
c) contributi versati da Enti privati o pubblici, associazioni, persone giuridiche e persone fisiche;
d) messa a disposizione e godimento di beni e di mezzi da parte di terzi e di Enti di qualsiasi genere o natura;
e) proventi derivanti da altre attività autonome o commissionate.

Articolo 6

Associati

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di associati, sia le persone fisiche che gli Enti pubblici e privati e/o Associazioni che intendono prendervi parte, in quanto coinvolte nell’ambito scientifico della medicina di genere o avendo altri requisiti inerenti lo scopo di questa associazione ed in grado di rispettare le regole fissate dal Consiglio direttivo e dal presente statuto e che si impegnino a condividere gli obiettivi della Associazione ed a sostenerne le iniziative.
  2. Tutti coloro, i quali intendono far parte dell’Associazione, dovranno redigere apposita domanda, nelle modalità prescritte dal Consiglio direttivo.
  3. La qualità di associato, previa presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
  4. Gli associati si dividono in quattro categorie:
  5. a) membri fondatori: sono “membri fondatori” coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ovvero che aderiscono all’Associazione entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione dell’atto costitutivo, che hanno versato una quota iniziale e che corrispondono annualmente la quota associativa ordinaria;
  6. b) membri ordinari: sono “membri ordinari” coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo;
  7. c) membri onorari: sono “membri onorari” coloro che vengono nominati tali con deliberazione del Consiglio direttivo per particolari benemerenze (ai medesimi è dato non pagare la quota associativa);
  8. d) membri sostenitori: sono membri sostenitori gli associati che versano la quota associativa e corrispondono anche erogazioni liberali nelle modalità determinate dal Consiglio medesimo;
  9. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
  10. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  11. Inoltre sono “amici dell’Associazione” coloro che effettuano versamenti contributivi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e che non sono e intendano diventare associati.

Articolo 7

Diritti degli associati e loro decadenza

  1. Tutti gli associati (membri fondatori, membri ordinari, membri onorari e membri sostenitori) godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
  2. Gli associati cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;
b) radiazione deliberata all’unanimità dai componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’associazione; avverso tale delibera è ammesso ricorso da presentare all’Assemblea.
c) decesso;
d) morosità nel versamento delle quote associative.

Articolo 8

Organi

  1. Sono Organi dell’associazione:

* L’Assemblea degli Associati;
* il Consiglio Direttivo;
* il Presidente del Consiglio Direttivo;
* il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
* il Comitato Scientifico;
* il Segretario Generale;
* il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti.

  1. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  2. L’azione degli associati e del Consiglio direttivo viene svolta gratuitamente nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 9

Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati; all’occasione potranno essere invitate alle assemblee persone, esperti, o rappresentanti di autorità, industria o altre istituzioni.

Articolo 10

Compiti dell’Assemblea

  1. I compiti dell’Assemblea sono:

a) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
c) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo annuale e di quelli di previsione che le vengano sottoposti dal Consiglio Direttivo;
d) nominare il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisore dei Conti (e quindi i suoi membri);
e) approvare ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoporrà al giudizio dell’Assemblea;
f) modificare lo statuto;
g) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 11

Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno: per l’approvazione del bilancio preventivo entro il 31 del mese di dicembre e per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) del mese di aprile.

L’Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno il 30% (trenta per cento) degli associati.

  1. Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
  3. L’assemblea può essere tenuta presso la sede o in qualsiasi altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

La convocazione dell’Assemblea avverrà mediante comunicazione (completa dell’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno) a mezzo posta, o fax o e-mail o altra forma di comunicazione accettata dal Consiglio Direttivo, effettuata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

  1. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina il segretario per la redazione del verbale ovvero dal Vice Presidente ovvero da un associato designato dall’assemblea stessa, qualora il Presidente e il Vice Presidente siano assenti.
  2. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta; ogni associato non può portare più di due deleghe.

Articolo 12

Modifiche Statutarie

  1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo in sede di assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all’ordine del giorno; per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda e le successive convocazioni, che devono essere fissate non prima di 24 (ventiquattro) ore dopo quella precedente, sono valide qualsiasi sia il numero di associati convenuti e deliberano validamente a maggioranza dei presenti.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione ed esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da sette membri, di cui quattro sono nominati dall’Assemblea, due sono nominati dall’Azienda Ospedaliera – Università di Padova ed uno è nominato dalla Fondazione Lorenzini Medical Science Foundation.
  2. I compiti del Consiglio direttivo sono:

a) definire ed approvare le linee strategiche ed i piani generali di sviluppo dell’Associazione;
b) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
c) nominare il Segretario Generale (che può essere anche non consigliere né essere associato);
d) nominare altro personale per l’amministrazione;
e) nominare i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
f)approvare i piani di spesa e finanziari;
g) approvare i bilanci preventivi, se necessari, e consuntivi;
h) deliberare in merito a tutto quanto necessario od utile alla vita dell’associazione;

  1. i) deliberare ed inoltrare la eventuale richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione e della eventuale iscrizione al Registro Regionale o Nazionale delle Associazioni del Volontariato o al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale.
  2. Su specifica richiesta del Presidente, il Consiglio Direttivo può delegare propri membri ed il Segretario Generale ad emettere mandati di pagamento od assegni o comunque ad operare con procura su conti bancari o postali.
  3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei componenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
  4. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.
  5. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due componenti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso di almeno otto giorni, fatto salvi casi di urgenza.

  1. Il Consiglio rimane in carica per 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti, senza limite di numero di mandati.
  2. In caso di dimissioni o morte di un consigliere, gli altri membri del Consiglio provvedono alla sostituzione, scegliendolo fra gli associati.

Articolo 14

Presidente del Consiglio Direttivo

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio stesso.
  2. Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
  3. a) la rappresentanza legale dell’associazione;
  4. b) la convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  5. c) la stipulazione dei contratti dell’associazione;
  6. d) la rappresentanza in giudizio dell’associazione;
  7. e) la nomina dei collaboratori dell’organizzazione.
  8. Tali facoltà spettano al Vice Presidente in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Articolo 15

Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico è l’organo propositivo, tecnico e di supporto scientifico dell’Associazione. Esso è composto da membri scelti tra persone di provato valore nel campo dello studio della medicina di genere e di altre discipline a livello nazionale ed internazionale ed è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina, ad ogni rinnovo, il numero dei membri.
  2. Il Comitato Scientifico è presieduto da un suo Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo.
  3. I componenti del Comitato Scientifico sono preferibilmente esterni al Consiglio Direttivo.
  4. Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo nella definizione della strategia dell’Associazione fornendo un’opera di consulenza nei vari ambiti della ricerca scientifica.

Il Comitato Scientifico propone iniziative di ricerca scientifica, valuta l’impiego dei fondi disponibili per le ricerche e le richieste di finanziamento finalizzate a progetti di ricerca.

  1. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per 3 (tre) anni ed i relativi componenti sono rieleggibili senza limiti di numero di mandati.
  2. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha diritto di presenziare alle riunioni del Comitato Scientifico, con facoltà di intervento propositivo e consultivo.

Articolo 16

Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è l’organo esecutivo dell’Associazione; esso ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni del Consiglio Direttivo, operare le opportune scelte, trasmetterle agli organi subordinati, controllarne la puntuale esecuzione, sotto la direzione e la vigilanza del Consiglio Direttivo.
  2. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo, all’interno ovvero al di fuori dei componenti del medesimo e dell’Associazione, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo. Esso rimane in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni.
  3. Il Segretario Generale partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se non è componente del Consiglio Direttivo.
  4. Il Segretario Generale, su indicazione del Consiglio Direttivo e su delega del Presidente, svolge tutte le attività dell’Associazione che tendono a coordinare e realizzare i progetti approvati, gestire l’eventuale personale del Centro, coordinare le operatività amministrative, economiche, finanziarie, di tesoreria e fiscali ed ogni altra attività istituzionale definita ed autorizzata dal Consiglio.

Articolo 17

Revisori dei conti

  1. L’Assemblea può nominare a sua scelta un solo Revisore dei Conti ovvero un Collegio di Revisori dei Conti (e quindi i suoi membri).

Il Revisore ovvero i componenti del Collegio sono nominati tra persone di adeguata professionalità, in materie giuridiche, fiscali, contabili ed economiche, quando l’entità delle operazioni dell’Associazione lo richiedano. La nomina del Revisore ovvero del Collegio dei Revisori diviene in ogni caso obbligatoria nel caso di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione.

Nel caso in cui si nomini un Collegio, questo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri.

Il Revisore ovvero i Revisori possono essere scelti anche fra i non soci, ma non possono appartenere al Consiglio direttivo. Restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, senza limiti di numero di mandati. Possono partecipare ai Consigli direttivi, con diritto di parola e non di voto, ed alle Assemblee.

  1. I Revisori dei conti verificano la tenuta della contabilità, la legittimità dell’attività del Consiglio direttivo in riferimento ai disposti dello statuto e dell’atto costitutivo e delle delibere assembleari, effettuano verifiche di cassa ed hanno ogni più ampia possibilità di ispezione, anche singolarmente. I revisori redigono apposita relazione al bilancio annuale.

Articolo 18

Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Articolo 19

Bilanci ed utili

  1. Il Consiglio Direttivo deve predisporre un bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione entro il 31 del mese di dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio finale da sottoporre all’esame dell’assemblea degli associati. Gli eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dal bilancio dell’anno precedente saranno accantonati per la realizzazione delle attività dell’Associazione.

Articolo 20

Avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Enti che hanno finalità analoghe.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato in qualsiasi momento dall’Assemblea Straordinaria degli associati, nei modi prescritti dal Codice Civile.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, sulla devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’Associazione, devolvendolo per le eventuali eccedenze ad enti e organismi senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, o a fini di pubblica utilità.

Articolo 22

Libri Dell’Associazione

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, nonchè il Libro degli Aderenti all’Associazione e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l’Assemblea nomini altri Organi, oltre a quelli previsti dal presente Statuto, l’Associazione sarà obbligata alla tenuta dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni di questi altri organi.

Articolo 23

  1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in Italia.

F.TO GIOVANNELLA BAGGIO
F.TO SILVANA BORTOLAMI
F.TO MARIO PLEBANI
F.TO RODOLFO PAOLETTI
F.TO EMANUELA MARIA FOLCO
F.TO DARIA MINUCCI
F.TO ANDREA PERACINO
F.TO MAURO BUSSOLOTTO
F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S.
F.TO ADRIANO CESTRONE
F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S.
F.TO GIANPAOLO BRAGA
F.TO ROBERTO DORIA NOTAIO L.S.